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D.M. 15/09/20042. Il parere della commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte del soggetto gestore. Art. 11. - Demanio marittimo 1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta del Plemmirio, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dall'amministrazione competente d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive. 2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta del Plemmirio, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il soggetto gestore richiede all'amministrazione competente la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonchedelle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio. 3. Per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si verifica l'acquisizione gratuita a favore del soggetto gestore, il quale predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al Prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 4. Gli interventi di manutenzione o messa in sicurezza delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta del Plemmirio, previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchei programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive. Art. 12. - Monitoraggio e aggiornamento 1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e su tale base redige annualmente la relazione sullo stato dell'area marina protetta. 2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del presente decreto che concernono la perimetrazione, la zonazione, i regimi di tutela e le finalità istitutive alle esigenze ambientali e socio- economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le necessarie modifiche. Art. 13. - Finanziamenti 1. Per l'istituzione e le spese di primo avviamento dell'area marina protetta denominata Plemmirio relative all'installazione dei segnalamenti, alle iniziative occorrenti a dare precisa conoscenza della delimitazione, della zonazione e della regolamentazione dell'area marina protetta in argomento, è attribuita la somma di Euro 250.000,00, al relativo onere si fa fronte quanto a Euro 129.114,33 a valere sull'impegno assunto con decreto direttoriale prot. n. DEC/DPN/942 del 17 dicembre 2003 di cui in premessa per l'esercizio finanziario 2003 e per la restante parte, pari a Euro 120.885,67 a valere sul capitolo 1647 - U.P.B. 2.1.2.5 della spesa di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il corrente esercizio finanziario. 2. All'onere derivante dalle spese per la realizzazione del programma di investimenti relativo all'individuazione delle strutture e dei mezzi sia terrestri che marini, si fa fronte con gli stanziamenti disponibili con i decreti di impegno citati in premessa prott. nn. 558/1/02 -DEC/DPN/549 e DEC/DPN/938 datati rispettivamente 2 dicembre 2002, 20 novembre e 15 dicembre 2003, per un importo complessivo di Euro 3.030.000,00. 3. Successivamente, si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio annualmente D.M. 15/09/2004 – Istituzione dell’area marina protetta denominata Plemmirio. disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, una somma non inferiore a Euro 130.000,00, per il funzionamento dell'area marina protetta. Art. 14. - Sorveglianza 1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di porto competente, nonchedalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area. Art. 15. - Sanzioni 1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e delle disposizioni emanate dal soggetto gestore dell'area marina protetta del Plemmirio si applica quanto previsto dalla vigente normativa. Roma, 15 settembre 2004 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2004 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 323 |
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